Registro degli ingegneri geometri
Soltanto le persone iscritte nel Registro degli ingegneri geometri sono autorizzate a eseguire autonomamente i lavori della misurazione ufficiale.
Soltanto gli ingegneri geometri patentati hanno il diritto di tenere a giorno la misurazione ufficiale, ossia di modificarla e integrarla opportunamente in caso di cambiamenti nella situazione giuridica o effettiva. Essi modificano così un elemento fondamentale e costitutivo di diritti di proprietà. I relativi documenti per la modifica della proprietà fondiaria sono documenti pubblici che possono essere rilasciati esclusivamente dagli ingegneri geometri in possesso della patente federale e iscritti nel registro degli ingegneri geometri (in breve, registro dei geometri).

Accesso al registro dei geometri (procedura di richiamo)
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Elenco per nome
PDF, 19 Pagine, 299 KB -
Elenco per Cantone
PDF, 23 Pagine, 417 KB
Chiara separazione tra attestato di formazione, esercizio professionale e misure disciplinari
Ogni persona iscritta nel registro dei geometri si impegna a rispettare le regole e gli obblighi professionali. Questa misura estende la qualifica professionale degli ingegneri geometri, garantita dall’esame di stato e dalla patente federale, anche alla qualifica personale. Il legislatore intende così garantire che a erogare i servizi sovrani siano professionisti molto ben qualificati.
La tenuta del registro compete alla Commissione federale degli ingegneri geometri.
Contatto
Commissione federale degli ingegneri geometri
Segretariato
Elisabeth Bürki Gyger
Telefono +41 58 464 22 36
E-Mail al segretariato
Pubblicazioni
Pubblicazioni
Base legali
- Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) (RS 510.62 )
- Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU) (RS 211.432.2 )
- Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom) (RS 211.432.261 )Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom) (RS 211.432.261 )
- Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) (172.010.1)
- Sezione 1a: Commissioni extraparlamentari