Il registro fondiario in Svizzera
Il registro fondiario è il registro sui fondi. Contiene informazioni sulla proprietà, sulle servitù e sui diritti di pegno immobiliare. Alcune di queste informazioni sono pubbliche e possono essere ottenute senza prova di interesse.
Il registro fondiario in breve
Il registro fondiario è un registro statale dei diritti reali sui fondi. I diritti reali comprendono la proprietà, le servitù, gli oneri fondiari e i diritti di pegno. La creazione, la modifica, il trasferimento e la cancellazione di tali diritti avvengono generalmente tramite iscrizione nel registro fondiario. Per i diritti personali, come i diritti di acquisto, prelazione e riacquisto o i rapporti di locazione e affitto, in alcuni casi è possibile un’annotazione nel registro fondiario.
L'iscrizione dei diritti reali nel registro fondiario garantisce la proprietà fondiaria in Svizzera. La pubblicità del registro fondiario rende più trasparente il mercato dei fondi.
Organizzazione del sistema del registro fondiario
La Confederazione esercita l’alta vigilanza sul sistema del registro fondiario.
I Cantoni sono responsabili dell’istituzione degli uffici del registro fondiario, della definizione dei distretti catastali e della tenuta del registro fondiario. Possono riscuotere tasse per le iscrizioni nel registro fondiario. Inoltre, nella maggior parte dei Cantoni il trasferimento di proprietà e la costituzione di diritti di pegno immobiliare sono soggetti a una tassa sulle relazioni giuridiche.
Tenuta del registro fondiario
Non esiste un registro fondiario centralizzato per tutta la Svizzera. A seconda del Cantone, il registro fondiario viene ancora tenuto in forma cartacea o sempre più spesso in forma digitale.
Il registro fondiario è costituito per fondi e comprende:
- il libro mastro, in cui ogni fondo ha un proprio numero e un proprio foglio (sistema dei fogli reali),
- il libro giornale,
- i piani basati sulla misurazione ufficiale,
- i registri ausiliari (registro dei proprietari, registro dei creditori) e
- i documenti giustificativi.
L’iscrizione degli immobili secondo l’articolo 942 del Codice civile ha luogo sulla base dei piani del registro fondiario. Oltre agli immobili, i fondi comprendono anche diritti per sé stanti e permanenti (ad esempio diritti di costruzione, diritti di sorgente), miniere e quote di comproprietà di fondi.
Le disposizioni federali relative al registro fondiario non sono state attuate in tutti i Cantoni. Esistono ancora registri cantonali che non hanno tutti gli effetti del registro fondiario federale.
Non tutti i dati del registro fondiario sono pubblici
Il registro fondiario è parzialmente accessibile al pubblico.
Chiunque può ottenere informazioni senza dover dimostrare un interesse
- sulla designazione di un fondo,
- sulla descrizione di un fondo,
- sul nome e l'identificazione della proprietà (forma di proprietà),
- sulla data di acquisizione,
- sulle servitù e gli oneri fondiari e
- su alcune annotazioni.
Chiunque possa dimostrare in modo credibile un interesse ha inoltre il diritto di accedere al registro fondiario per ulteriori informazioni (ad esempio diritti di pegno immobiliare) o di riceverne un estratto. È esclusa l'eccezione della mancata conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario.
I Cantoni possono pubblicare l’acquisto della proprietà di fondi con alcune restrizioni, ad esempio nel Foglio ufficiale o su Internet.
Domande frequenti
Indice
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