Attuazione del pacchetto di contenimento dei costi 2: nuove regole per le tariffe di riferimento, per i laboratori e per la determinazione dell’inizio di una gravidanza
Berna, 26.11.2025 — Con il secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi, nel marzo 2025 il Parlamento ha adottato una serie di modifiche della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Le disposizioni esecutive necessarie saranno sancite nell’ambito di tre diversi adeguamenti di ordinanza. Nella sua seduta del 26 novembre 2025, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione in merito alla modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal). Quest’ultima prevede adeguamenti nell’ambito delle tariffe di riferimento per la libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera, dei requisiti per i laboratori e della determinazione dell’inizio di una gravidanza.
Per limitare i costi nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il Consiglio federale attua un programma di contenimento dei costi suddiviso in due pacchetti. In questo modo si intende in particolare ridurre l’onere a carico dei contribuenti e di chi paga i premi. Le misure del primo pacchetto sono entrate in vigore rispettivamente il 1° gennaio del 2022, del 2023 e del 2024. Il secondo pacchetto comprende invece 16 misure; le relative disposizioni esecutive saranno sancite nell’ambito di tre diverse modifiche di ordinanza. Nella sua seduta del 26 novembre 2025, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione in merito alla modifica dell’OAMal concernente le tariffe di riferimento, i requisiti per i laboratori e la determinazione dell’inizio di una gravidanza.
Tariffe di riferimento eque per la libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera
Una delle modifiche riguarda la definizione di una tariffa di riferimento per le cure dispensate in un ospedale scelto dall’assicurato e non ubicato nel suo Cantone di domicilio. L’importo viene fissato dai Cantoni. Una tariffa di riferimento troppo bassa può tuttavia compromettere la libera scelta dell’ospedale da parte degli assicurati e l’auspicata concorrenza intercantonale tra gli ospedali, poiché un trattamento al di fuori del proprio Cantone rischia di comportare costi aggiuntivi per gli assicurati. Con la modifica di ordinanza, la tariffa di riferimento deve corrispondere alla tariffa più alta applicata per una cura paragonabile in uno degli ospedali figuranti nellʼelenco del Cantone. In questo modo si garantisce che gli assicurati che scelgono di ricevere delle cure al di fuori del proprio Cantone non siano svantaggiati rispetto a chi si sottopone a un trattamento in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio.
Ampliamento delle competenze di farmacie e levatrici
Nel quadro del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi, sia i farmacisti che le levatrici acquisiscono maggiori competenze. Con la modifica di ordinanza, i locali di lavoro delle farmacie (detti «officine») saranno autorizzati come laboratori non solo per le analisi eseguite su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni, come avveniva finora, ma anche per quelle prescritte dai farmacisti stessi.
In aggiunta, oltre ai medici anche le levatrici potranno determinare l’inizio di una gravidanza. Anche questa modifica richiede un adeguamento dell’OAMal.
La procedura di consultazione si concluderà il 12 marzo 2026 e l’entrata in vigore della modifica di ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2027.
