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Comunicato stampaPubblicato il 21 ottobre 2026

Il Consiglio federale modifica l’ordinanza sull’imposizione minima

Berna, 21.10.2026 — Nella seduta del 21 ottobre 2026 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza sull’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese. Così facendo, l’Esecutivo attua le richieste contenute in due mozioni dello stesso tenore che chiedono di applicare un orientamento amministrativo dell’OCSE con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto a livello internazionale.

A inizio 2024 la Svizzera ha introdotto l’imposizione minima dell’OCSE pari al 15 per cento. Il Consiglio federale ne ha concretizzato l’attuazione mediante la relativa ordinanza (OImM), basandosi sulla disposizione costituzionale accolta nel 2023 da Popolo e Cantoni. L’imposizione minima interessa i grandi gruppi di imprese internazionali con una cifra d’affari annua superiore a 750 milioni di euro. L’ordinanza garantisce che questo regime sia attuato in Svizzera in conformità alle norme tipo dell’OCSE, evitando così che le imprese con sede nel nostro Paese siano soggette a un’imposizione minima estera e a una maggiore incertezza giuridica.

Con le mozioni 25.4392 e 25.4399 il Parlamento ha chiesto una deroga a un aspetto specifico delle norme tipo. Concretamente, si tratta di un orientamento amministrativo dell’OCSE che stabilisce come attività fiscali differite risalenti al periodo precedente all’introduzione dell’imposizione minima vengano incluse nel calcolo dell’aliquota fiscale effettiva. Tale orientamento è stato adottato e pubblicato dai Paesi membri nel gennaio 2025, ma è considerato un’interpretazione delle norme tipo già a partire dall’entrata in vigore dell’imposizione minima e si applica quindi a tutti gli esercizi a partire dal 2024.

Con la modifica dell’ordinanza, che interesserà un numero ridotto di gruppi di imprese, l’orientamento si applicherà in Svizzera soltanto agli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2025. In alcuni casi essa può comportare in Svizzera una riduzione dell’imposta integrativa nazionale per l’esercizio 2024. Non è tuttavia possibile quantificare le minori entrate che ne derivano. In determinate circostanze, questo sgravio può per contro essere neutralizzato da un’imposta integrativa estera. Questa situazione riguarda, ad esempio, le entità costitutive svizzere di gruppi di imprese che hanno la sede fiscale principale nell’UE.

La modifica dell’ordinanza ha riscosso un vasto consenso in sede di consultazione. Essa entrerà in vigore il 15 novembre 2026. Ora sarà possibile concludere le procedure di tassazione relative all’esercizio 2024.

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