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Comunicato stampaPubblicato il 28 ottobre 2026

Il Consiglio federale rafforza la gestione strategica degli affari di compensazione

Berna, 28.10.2026 — Nell’ambito degli acquisti di armamenti all’estero i fornitori esteri possono essere obbligati a coinvolgere aziende e istituti di ricerca svizzeri nelle catene di fornitura e del valore rilevanti per la sicurezza. Tali affari di compensazione contribuiscono a mantenere, rafforzare o sviluppare in Svizzera tecnologie rilevanti per la sicurezza come pure competenze e capacità industriali fondamentali. Il Consiglio federale rafforza la gestione strategica di questi affari e nella sua seduta del 28 ottobre 2026 con l’ordinanza sugli affari di compensazione ha creato per la prima volta una base giuridica specifica a livello di ordinanza.

Finora le basi per l’esecuzione e il controllo degli affari di compensazione (anche detti affari offset) erano costituite dalla Politica degli offset dell’Ufficio federale dell’armamento armasuisse. Si trattava di istruzioni interne all’amministrazione. Con la revisione della legge militare approvata dal Parlamento nel dicembre 2025 sono stati integrati i capoversi 3 e 4 nell’articolo 106 ed è così stata creata una base giuridica formale per gli affari di compensazione. La promozione, il mantenimento e lo sviluppo di tecnologie rilevanti per la sicurezza nonché competenze e capacità industriali fondamentali per la protezione di interessi nazionali in materia di sicurezza in Svizzera sono così espressamente sancite dalla legge.

Un orientamento più strategico ed economico

Con la nuova ordinanza il Consiglio federale rafforza l’orientamento strategico degli affari di compensazione. L’ordinanza disciplina le condizioni secondo le quali i fornitori possono essere obbligati a concludere affari di compensazione e i requisiti per la loro esecuzione. Stabilisce inoltre le basi per la loro attuazione contrattuale, i documenti comprovanti, la supervisione e la presentazione di rapporti pubblici e definisce il valore soglia determinante.

In futuro gli affari di compensazione dovranno poi essere orientati maggiormente agli obiettivi generali in materia di politica d’armamento del Consiglio federale e alle esigenze rilevanti per la sicurezza della Svizzera e verranno presi in considerazione già durante la procedura di aggiudicazione nonché stabiliti in modo vincolante nei contratti. In questo modo è possibile gestirli in maniera più mirata e orientarli meglio ai vantaggi rilevanti per la sicurezza per la Svizzera.

Inoltre la nuova ordinanza rafforza i requisiti in materia di economicità ed efficienza dei costi. Intende evitare che gli affari di compensazione comportino costi supplementari sproporzionati per la Confederazione senza che apportino un corrispondente valore aggiunto in termini di politica di sicurezza e d’armamento.

Gli accordi di offset esistenti, come per esempio quelli relativi all’acquisto degli aerei da combattimento F-35A, continueranno a essere gestiti secondo le disposizioni contrattuali vigenti. La nuova base giuridica si applica esclusivamente agli accordi futuri.

Attuazione della strategia in materia di politica d’armamento

La formalizzazione giuridica e l’ulteriore sviluppo strategico degli affari di compensazione contribuiscono inoltre anche all’attuazione della strategia in materia di politica d’armamento del Consiglio federale. La misura 19 della strategia in materia di politica d’armamento prevede che in futuro gli affari di compensazione vengano orientati maggiormente al rafforzamento delle capacità di difesa e di resistenza dell’Esercito svizzero.

L’ordinanza sugli affari di compensazione entra in vigore il 1º gennaio 2027.