Protezione dalle droghe sintetiche: altre sostanze psicoattive vietate
Bern, 13.03.2026 — Le nuove droghe sintetiche possono comportare gravi rischi per la salute: per i consumatori, tali rischi non sono prevedibili. Per combattere efficacemente le cosiddette «droghe di design», a far data dal 13 marzo 2026 il Dipartimento federale dell’interno (DFI) integra l’ordinanza sugli elenchi degli stupefacenti con ulteriori sostanze, che risultano quindi soggette alla legge sugli stupefacenti; ne consegue che è vietato fabbricarle, commercializzarle e consumarle.
Il termine generico «droghe di design» raggruppa sostanze sintetiche con effetti diversi, che vengono costantemente modificate a livello chimico in laboratorio. Sono anche note come «research chemicals» o «legal highs». Poiché non esistono dati certi sulla loro tossicità, sul loro potenziale di dipendenza e sulle loro interazioni, queste sostanze rappresentano un rischio considerevole per la salute.
A far data dal 13 marzo 2026, il DFI equipara altre nuove sostanze psicoattive agli stupefacenti. Questo significa che d’ora in poi fabbricarle, commercializzarle e consumarle è illegale e passibile di pena ai sensi della legge sugli stupefacenti. Integrando regolarmente l’elenco degli stupefacenti, le autorità possono arginare tempestivamente l’abuso di nuove sostanze. Il divieto ha anche lo scopo di impedire che la Svizzera diventi una piattaforma per il commercio delle nuove droghe sintetiche.
L’adeguamento viene effettuato su richiesta dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic. Insieme ad autorità partner nazionali e internazionali, Swissmedic monitora costantemente le nuove sostanze sintetiche e classi di sostanze e verifica se vengono utilizzate in modo abusivo. Con l’inclusione di nuove sostanze da dicembre 2011, l’elenco e («Materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti») comprende ora 320 singole sostanze e gruppi di sostanze.
Links
Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI, RS 812.121.11)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/363/it
