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Comunicato stampaPubblicato il 19 agosto 2026

Proroga dello statuto di protezione S con ulteriori restrizioni

Berna, 19.08.2026 — Una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina continua a non essere in vista. Lo statuto S per persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina è pertanto prorogato fino al 4 marzo 2028, così come le misure di sostegno per persone in suo possesso (programma S). È quanto deciso dal Consiglio federale in occasione della sua seduta del 19 agosto 2026, dopo una consultazione delle parti coinvolte. Tuttavia, a partire dal 20 agosto 2026 lo statuto S non verrà più rilasciato a determinate categorie di persone.

Non potendo prevedere a breve o medio termine un cessate il fuoco duraturo in Ucraina, lo statuto di protezione S è stato prorogato fino a marzo 2028. In questa misura il Consiglio federale vede la soluzione più efficace per continuare a proteggere i rifugiati ucraini e al contempo sgravare il sistema d’asilo. In questo modo sia le persone in cerca di protezione, sia i Cantoni, i Comuni e i datori di lavoro sono in chiaro sullo scenario che si prospetta per i prossimi diciotto mesi circa. Nel caso in cui la situazione in Ucraina dovesse stabilizzarsi in modo duraturo, il Consiglio federale si pronuncerà nuovamente in merito.

Ulteriori restrizioni per il rilascio dello statuto S

La Svizzera si è finora strettamente allineata all’UE per le questioni relative allo statuto S e continuerà di questo passo. Il 30 luglio 2026 gli Stati membri dell’UE hanno deciso di prorogare la protezione provvisoria fino al 4 marzo 2028, limitandone al contempo l’accesso. Infatti, a partire dal 31 luglio 2026, la protezione provvisoria è concessa solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti. Questa limitazione riguarda in particolare i cittadini ucraini in età di leva, le persone iscritte nell’elenco dei riservisti e coloro che si sono arruolati volontariamente nelle forze armate. Nonostante la Svizzera non sia giuridicamente vincolata a questa decisione, il Consiglio federale ritiene che sia nell’interesse del Paese allinearsi alla prassi dell’UE. Pertanto, anche in Svizzera lo statuto S verrà rilasciato solo alle persone che adempiono ai propri eventuali obblighi militari in Ucraina. Questa nuova normativa si applica a tutte le domande presentate a partire dal 20 agosto 2026, mentre non influisce sulla situazione delle persone che già godono dello statuto di protezione S.

Questa limitazione del rilascio dello statuto S presuppone la modifica della decisione di portata generale del Consiglio federale dell’8 ottobre 2025 in merito alla concessione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina. Con l’attuazione della mozione Friedli (24.3378) il Consiglio federale aveva già limitato, da novembre 2025, lo statuto S alle persone con ultimo domicilio in regioni ucraine occupate o contese.

Proroga delle misure integrative

Con il mantenimento dello statuto di protezione S il Consiglio federale ha deciso inoltre di prorogare fino al 4 marzo 2028 le misure di sostegno specifiche per i rifugiati ucraini con statuto S (programma S), inizialmente introdotte il 13 aprile 2022. La Confederazione partecipa agli sforzi profusi dai Cantoni con un contributo di 3 000 franchi per persona all'anno nel settore dell'integrazione, in particolare per la promozione linguistica e l'accesso alla formazione e al mercato del lavoro. Per le persone che, dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera, ottengono un permesso di dimora B collegato allo statuto di protezione S, il sostegno all’integrazione viene fornito nell’ambito dei programmi d’integrazione cantonali (PIC).

Modifiche dopo cinque anni di soggiorno

A partire da marzo 2027 i primi rifugiati ucraini avranno soggiornato per cinque anni in Svizzera, il che comporta dei cambiamenti in merito al loro statuto di soggiorno. La legge sull’asilo prevede, infatti, che dopo questo periodo di tempo le persone bisognose di protezione abbiano diritto a un permesso di dimora B collegato allo statuto di protezione S. Il permesso B, rilasciato sotto la competenza cantonale senza l’approvazione della SEM, scade automaticamente con la revoca dello statuto S.

Indipendentemente da ciò, a determinate condizioni dettate dalla normativa sui casi di rigore prevista dalla legge sull’asilo, le persone bisognose di protezione possono presentare una domanda per un permesso di dimora indipendente dallo statuto S. Se le condizioni sono soddisfatte, il Cantone può rilasciare, previa approvazione della SEM, un permesso per casi di rigore alle persone ad esso assegnate.

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