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Feature service dati della Confederazione

Grazie al feature service i set di dati RDPP della Confederazione possono essere integrati agevolmente nel sistema cantonale del Catasto RDPP.

Articolo 5

1Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI mette i dati rilevati e aggiornati ai sensi dell’articolo 3 a disposizione in forma elettronica dell’organo responsabile del Catasto secondo l’articolo 17 capoverso 2.

2Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI conferma all’organo responsabile del Catasto che i dati soddisfano i seguenti requisiti, ossia che:
a. rappresentano restrizioni della proprietà che sono state decise e autorizzate dall’organo competente nell’ambito della procedura prescritta dalla legislazione tecnica;
b. sono entrati in vigore;
c. la loro conformità con la pertinenti decisioni è stata verificata sotto la responsabilità dell’organo competente.

3I geodati di base di diritto federale devono essere conformi alle direttive di cui all’articolo 4 capoverso 2; i geodati di base designati in via supplementare dai Cantoni devono essere conformi ai requisiti qualitativi e tecnici minimi e generici prescritti per i geodati di base di diritto federale.

Articolo 8b

1Oltre ai suoi contenuti il Catasto può comprendere:
a. informazioni concernenti modifiche previste o in corso di restrizioni di diritto pubblico della proprietà;
b. a titolo di informazioni non vincolanti, altri geodati di base di diritto federale ai sensi dell’allegato 1 OGI e geodati di base di diritto cantonale;
c. indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

2L’organo responsabile del Catasto rappresenta le informazioni supplementari sugli effetti giuridici anticipati di modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che vengono messe a sua disposizione dal competente servizio specializzato della Confederazione. Gli articoli 5–8 si applicano per analogia.

3L’Ufficio federale di topografia può emanare prescrizioni minime in merito alle informazioni supplementari.

4Gli articoli 17 e 18 LGI non si applicano alle informazioni supplementari.

Nota

Attraverso l’integrazione del feature service nei sistemi cantonali del Catasto RDPP è possibile garantire l’attualità dei set di dati RDPP di competenza esclusiva della Confederazione.

Dei 22 set di dati RDPP ai sensi dell’Allegato 1 OGI, 12 sono di competenza esclusiva della Confederazione. Per poter mettere a disposizione a livello centralizzato i dati di queste RDPP per i servizi catastali responsabili dei Cantoni, COSIG ha ricevuto dagli uffici federali interessati USTRA, UFT, UFAC, UFE e SG-DDPS il mandato di realizzare e gestire una piattaforma federale centralizzata.

Su questa piattaforma questi uffici federali mettono a disposizione i propri dati RDPP.

Set di dati attualmente disponibili di esclusiva competenza della Confederazione nel Feature Service:

  • Zone riservate per le strade nazionali
  • Allineamenti per le strade nazionali
  • Zone riservate per gli impianti ferroviari
  • Allineamenti per gli impianti ferroviari
  • Zone riservate per gli impianti aeroportuali
  • Allineamenti per gli impianti aeroportuali
  • Piano delle zone di sicurezza
  • Catasto dei siti inquinati nel settore militare
  • Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili
  • Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici
  • Zone riservate per linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV
  • Allineamenti per impianti a corrente forte

 

Contatto

Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali
Misurazione ufficiale et catasto RDPP

Telefono +41 58 464 73 03
E-Mail

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Competenze: alta vigilanza del Catasto RDPP

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