Commissione degli ingegneri geometri
La Commissione dei geometri verifica la qualifica tecnica e personale degli specialisti.
1È autorizzato all'esecuzione autonoma di lavori relativi alla misurazione ufficiale chi ha superato con successo l'esame federale di Stato ed è iscritto nel registro degli ingegneri geometri. 2 a.b.c. 3 a.b.c.d.e.f.g.h.
2Un'autorità federale composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni professionali:
a. organizza gli esami di Stato;
b. tiene il registro e rilascia o nega la patente;
c. esercita la sorveglianza disciplinare sulle persone iscritte nel registro.
3Il Consiglio federale emana prescrizioni di dettaglio concernenti:
a. la formazione necessaria per l'ottenimento della patente;
b. le condizioni tecniche e personali per l'iscrizione;
c. la tenuta del registro e il rilascio della patente;
d. la composizione, la nomina e l'organizzazione dell'autorità stessa;
e. le competenze dell'autorità stessa e dell'Amministrazione;
f. la radiazione dal registro e altre misure disciplinari;
g. gli obblighi professionali delle persone iscritte nel registro;
h. il finanziamento dell'esame di Stato, della tenuta del registro e delle altre attività dell'autorità stessa.
La Commissione federale degli ingegneri geometri (Commissione dei geometri) è una commissione decisionale ai sensi dell’articolo 8a capoverso 3 OLOGA.
I compiti e l’organizzazione della commissione sono disciplinati nell’Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom, RS 211.432.261).
Compiti
- La formazione preliminare teorica: definire i requisiti, esaminare la formazione preliminare, condurre gli esami.
- Esame di stato: condurre gli esami e decidere in merito alle promozioni.
- Registro: decidere in merito all’iscrizione nel registro, cancellare iscrizioni
- Obblighi e vigilanza professionali: effettuare ispezioni, disporre misure disciplinari.
Può delegare compiti a commissioni.
Contatto
Commissione federale degli ingegneri geometri
Segretariato
Elisabeth Bürki Gyger
Telefono +41 58 464 22 36
E-Mail al segretariato
Base legali
- Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) (RS 510.62 )
- Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU) (RS 211.432.2 )
- Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom) (RS 211.432.261 )Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom) (RS 211.432.261 )
- Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) (172.010.1)
- Sezione 1a: Commissioni extraparlamentari
Prescrizioni
-
Geschäftsreglement der Eidgenössischen Kommission für Ingenieur-Geometerinnen und -Geometer vom 30. Mai 2016
PDF, 4 Pagine, 129 KB -
Règlement interne de la commission fédérale des ingénieurs géomètres
PDF, 4 Pagine, 132 KB