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Obblighi professionali

Ogni persona iscritta nel registro dei geometri si impegna a rispettare le regole e gli obblighi professionali. Questa misura estende la qualifica professionale degli ingegneri geometri, garantita dall’esame di stato e dalla patente federale, anche alla qualifica personale.

1Gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri sottostanno agli obblighi professionali seguenti:

a. esercitano la loro funzione in maniera appropriata, con cura e coscienziosità nonché per il bene pubblico;
b. esercitano la loro professione autonomamente, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, sia individualmente, sia nel quadro dell'attività per una persona giuridica o nell'amministrazione pubblica;
c. si comportano in maniera neutrale e obiettiva nei conflitti d'interessi tra i loro clienti nell'ambito della misurazione ufficiale e le altre persone con le quali hanno relazioni professionali o private;
d. possono fare pubblicità, purché sia obiettiva e conforme alle necessità d'informazione del pubblico. La pubblicità per il settore privato deve essere separata da quella per il settore pubblico;
e. concludono un'assicurazione responsabilità civile professionale in funzione dei rischi connessi con la loro attività;
f. indicano ai loro clienti i principi della loro fatturazione e li informano in maniera trasparente sui lavori eseguiti;
g. approfondiscono, ampliano e migliorano le loro conoscenze, capacità e attitudini professionali mediante un aggiornamento permanente;
h. serbano il segreto su tutto ciò che è stato loro comunicato o di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito dell'esercizio della professione;
i. nella corrispondenza commerciale che riguarda l'esercizio di funzioni della misurazione ufficiale menzionano la loro iscrizione nel registro dei geometri;
j. nei confronti delle autorità di vigilanza federali e cantonali, sono tenuti alla verità e alla presentazione dei loro documenti commerciali.

2Il capoverso 1 lettere c-e non è applicabile alle persone che eseguono lavori della misurazione ufficiale in qualità di impiegati del settore pubblico.

3Il capoverso 1 lettere f e j non è applicabile alle persone di cui al capoverso 2 che esercitano funzioni di vigilanza sulle misurazioni.

Diritto di ispezione

La Commissione federale degli ingegneri geometri può effettuare ispezioni in qualsiasi momento o delegare questo compito in singoli casi all’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni.

Vigilanza professionale

La Commissione federale degli ingegneri geometri esercita la vigilanza disciplinare sulle persone iscritte nel registro. Può effettuare ispezioni in qualsiasi momento o delegare questo compito in singoli casi all’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni. 

Sistema di notifica

In caso di sospetto di violazione di obblighi professionali, sussiste un

obbligo di notifica

  • per la Direzione federale delle misurazioni catastali

  • per l’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni nonché

  • per le autorità cantonali preposte al perseguimento penale

nonché un

diritto di notifica

  • per singole persone.

Misure disciplinari

In caso di violazione degli obblighi professionali o di rifiuto di permettere l'ispezione, la Commissione dei geometri può ordinare le misure disciplinari seguenti.