Tenuta a giorno periodica
Con tenuta a giorno periodica s’intende l’adeguamento delle componenti della misurazione ufficiale alle mutate situazioni giuridiche ed effettive che non sottostanno alla tenuta a giorno corrente.
Articolo 18
3Per tenuta a giorno s'intende l'adeguamento delle componenti della misurazione ufficiale alle mutate situazioni giuridiche ed effettive.
Articolo 24
1Tutti i dati che non soggiacciono alla tenuta a giorno permanente devono essere aggiornati periodicamente.
2Ciascuna tenuta a giorno periodica deve estendersi ad un più vasto territorio contiguo.
3Il ciclo della tenuta a giorno si fonda per quanto possibile su quello della misurazione nazionale. Non può superare i 12 anni.
Nota
Le informazioni contenute nel manuale si riferiscono esclusivamente al rilevamento e alla predisposizione dei dati.
Le informazioni relative alla distribuzione dei dati, come la descrizione dei prodotti, le informazioni relative all’aggiornamento e al rilascio dei dati, sono contenuti nella sezione dedicata al pubblico di www.cadastre.ch sotto Servizi & prodotti.
Il ciclo di tenuta a giorno dura di regola sei anni, ad eccezione delle regioni sfruttate in modo estensivo. Esso non può tuttavia superare i dodici anni.
Rientrano nell’ambito della tenuta a giorno periodica i seguenti oggetti:
Livello d’informazione «punti fissi»
- controllo periodico dei punti fissi.
Livello d’informazione «copertura del suolo»
rientra in questo contesto la tenuta a giorno dei seguenti elementi:
- Sentieri, compresi i sentieri e le strade forestali, senza le piste forestali;
- delimitazioni dei margini delle foreste: controllo e tenuta a giorno secondo le istruzioni degli organi forestali;
- delimitazioni delle superfici boscate (= pascoli alberati radi): tenuta a giorno secondo le istruzioni degli organi forestali;
- altre superfici boscate e siepi lungo ruscelli, ferrovie e autostrade;
- sentieri stretti (sentieri escursionistici);
- rete idrica (rigagnoli, fiumi, laghi, canneti);
- ponti, acqua sotterranea canalizzata, sottopassaggi: per tenere conto delle reti presso sentieri e corsi d’acqua;
- giardini;
- colture intensive, vigne;
- parcheggi e altre superfici a rivestimento duro;
- altri generi di copertura del suolo modificate in modo sostanziale e di tipo non edilizio.
Le disposizioni concernenti il finanziamento della tenuta a giorno periodica sono contenute nella rubrica Finanziamento e nell’istruzione «Amtliche Vermessung – Bundesabgeltungen».
Contatto
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali
Misurazione ufficiale et catasto RDPP
Telefono +41 58 464 73 03
E-Mail
_________________________________________________
Base legali
- Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) (RS 616.1 )
- Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) (RS 510.62 )
- Ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU) (RS 211.432.27 )
- Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU) (RS 211.432.2 )
- Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU) (RS 211.432.21 )
Prescrizioni
-
Weisung «Amtliche Vermessung – Bundesabgeltungen»
PDF, 19 Pagine, 522 KB, tedesco -
Instruction «Mensuration officielle – Indemnités fédérales» du 19 août 2013
PDF, 19 Pagine, 701 KB, francese -
Kreisschreiben AV 2019 / 01
PDF, 1 Pagine, 251 KB -
Circulaire MO 2019 / 01
PDF, 1 Pagine, 247 KB -
Richtlinie: Periodische Nachführung der amtlichen Vermessung
PDF, 48 Pagine, 698 KB, tedesco -
Directive: Mise à jour périodique de la mensuration officielle
PDF, 48 Pagine, 1 MB, francese