Tariffe
Il diritto di imposizione delle tariffe per i dati della misurazione ufficiale (MU) spetta ai cantoni. Un'armonizzazione in tutta la Svizzera sarebbe auspicabile, anche a beneficio dei clienti.
1La Confederazione e i Cantoni possono riscuotere emolumenti per l'accesso ai geodati di base e per la loro utilizzazione.
2Armonizzano i principi tariffari per i geodati di base di diritto federale e per i geoservizi di interesse nazionale.
Il diritto di imposizione delle tariffe per i dati della misurazione ufficiale (MU) spetta ai cantoni. Alla Confederazione non compete invece alcuna competenza per quanto riguarda l’armonizzazione delle tariffe.
Contatto
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali
Misurazione ufficiale et catasto RDPP
Telefono +41 58 464 73 03
E-Mail
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Base legali
- Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) (RS 616.1 )
- Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) (RS 510.62 )
- Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU) (RS 211.432.2 )
- Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU) (RS 211.432.21 )
- Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) (RS 641.20 )
- Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) (RS 641.201 )