Tariffe
Il diritto di imposizione delle tariffe per i dati della misurazione ufficiale (MU) spetta ai cantoni. Eine schweizweite Harmonisierung wäre nicht zuletzt für die Kundschaft wünschenswert.
1La Confederazione e i Cantoni possono riscuotere emolumenti per l'accesso ai geodati di base e per la loro utilizzazione.
2Armonizzano i principi tariffari per i geodati di base di diritto federale e per i geoservizi di interesse nazionale.
Il diritto di imposizione delle tariffe per i dati della misurazione ufficiale (MU) spetta ai cantoni. Alla Confederazione non compete invece alcuna competenza per quanto riguarda l’armonizzazione delle tariffe.
Il 16 aprile 2014 il Consiglio federale ha approvato la «strategia 2014–2018 sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera» , che stabilisce in particolare che L'obiettivo della strategia svizzera è mettere a disposizione della collettività i dati pubblici in formati aperti e leggibili da macchine affinché possano essere riutilizzati. Uno dei settori posti in primo piano è quello della geoinformazione.
Nota
Per quanto concerne il trattamento fiscale delle indennità della misurazione ufficiale cfr. l’articolo 14 dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA; RS 641.201):
Sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili le prestazioni di una collettività pubblica che non costituiscono attività sovrane secondo l'articolo 3 lettera g LIVA. Hanno segnatamente carattere imprenditoriale le seguenti prestazioni delle collettività pubbliche:…
14. le attività degli uffici di misurazione catastale;
Gruppo di lavoro «indennità» (da giugno 2007 a marzo 2011)
In collaborazione con la Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) un gruppo di lavoro della Conferenza dei servizi cantonali del catasto CSCC (oggi CadastreSuisse) ha elaborato dei principi tariffari, ha allestito un glossario, ha sviluppato un modello tariffario e ha redatto un avamprogetto di ordinanza in materia tariffaria per la MU (GebV-AV). Il modello tariffario, elaborato dal gruppo di lavoro, è applicabile in modo indipendente dalla strategia tariffaria scelta da un Cantone.
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Principi tariffari
PDF, 2 Pagine, 42 KB -
Glossario
PDF, 4 Pagine, 72 KB -
Modello tariffario CSCC: Ordinanza sugli emolumenti dei dati della misurazione ufficiale
PDF, 6 Pagine, 40 KB
Contatto
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali
Misurazione ufficiale et catasto RDPP
Telefono +41 58 464 73 03
E-Mail
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Base legali
- Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) (RS 616.1 )
- Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) (RS 510.62 )
- Ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU) (RS 211.432.27 )
- Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU) (RS 211.432.2 )
- Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU) (RS 211.432.21 )
- Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) (RS 641.20 )
- Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) (RS 641.201 )