Uffici del registro fondiario
Non esiste un ufficio centralizzato del registro fondiario per l'intera Svizzera, per cui la tenuta è affidata ai singoli Cantoni – gli uffici cantonali del registro fondiario.
La tenuta del registro fondiario, l’istituzione degli uffici del registro fondiario e la delimitazione dei circondari viene effettuata dai Cantoni. Essi sono responsabili per tutti i danni derivanti da una scorretta tenuta del registro fondiario e stabiliscono anche il regolamento di vigilanza cantonale sulla gestione degli ufficiali del registro.
In alcuni Cantoni esiste un unico ufficio del registro fondiario, mentre altri prevedono un ufficio del registro per ogni circondario o per ogni Comune.
Domande sul registro fondiario
Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario
Bundesrain 20, 3003 Berna
Telefono 41 58 462 47 97
E-Mail