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Contatto

  • Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario
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  • Telefax +41 31 322 42 25
  • egba@bj.admin.ch

Il registro fondiario in Svizzera

Il piano per il registro fondiario, un prodotto della misurazione ufficiale

Il registro fondiario è un registro statale dei diritti reali (proprietà, servitù, oneri fondiari, diritti di pegno), gravanti sugli immobili. La constituzione, il trasferimento come anche l'estinzione di tali diritti avviene principalmente tramite iscrizione nel registro. Per i diritti personali, in certi casi, è possibile fare uso anche dell'annotazione nel registro fondiario (diritti di compera, diritti di prelazione, diritti di ricupera, rapporti di locazione, rapporti d'affito).

Le disposizioni sul registro fondiario si trovano principalmente negli articoli 942 a 977 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) come anche nel regolamento per il registro fondiario (RRF; RS 211.432.1).

 

In primo piano

- Codice civile svizzero
- Ord. sul registro fondiario
- Ord. sugli atti pubblici in
  forma elettronica (OAPuE)
> La continuazione  

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Contatto: Il registro fondiario
Ultima modifica: 09.11.2011

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