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Località postali

Per i nomi di località, se l’aspetto tecnico è stato regolamentato nel quadro delle norme SNV 612040 (indirizzi degli edifici), gli aspetti giuridici e organizzativi sono ora regolamentati con L’ONGeo. Un nuovo elenco ufficiale, sotto la competenza dell’Ufficio federale di topografia, permette di controllare e di garantire il carattere univoco dei nomi di località. L’Ufficio federale è incaricato di definire, gestire e pubblicare «l’elenco ufficiale delle località con il codice postale e il perimetro». I Cantoni sono responsabili delle definizione dei nomi delle località e dei rispettivi perimetri (dopo consultazione dei Comuni e della Posta), mentre la Posta fissa il codice postale (dopo consultazione del Cantone e dei Comuni).

Ad ogni nuova definizione o modifica del nome di una località la procedura da seguire a livello federale corrisponde (per quanto concerne l’esame preliminare, l’approvazione e la notifica) alla procedura definita dall’ONGeo per i nomi dei comuni. Un promemoria informa in merito ai documenti che devono essere presentati.

L’Ufficio federale di topografia, l’Ufficio federale dei trasporti e l’Ufficio federale di statistica in collaborazione con tutte le parti coinvolte, hanno pubblicato in gennaio 2010 delle «Raccomandazioni sull’ortografia dei nomi dei Comuni e delle località postali e Direttive sull’ortografia dei nomi delle stazioni».

Troverete (vedi sotto «Documenti sul tema») tutti i codici, le raccomandazioni e gli esempi utili per la definizione dei nuovi nomi di località postali.

Contatto: La misurazione ufficiale svizzera
Ultima modifica: 23.08.2011
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