L’Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo) inizia con una serie di definizioni il cui scopo consiste nell’evitare i frequenti casi di confusione tra interpretazioni tra loro discordanti che si verificano puntualmente quando si parla ad esempio di un comune, di una località o di un determinato luogo.
Quali elementi decisivi ai fini della determinazione di un luogo, i nomi geografici dovrebbero essere facilmente comprensibili ed essere semplici da scrivere o ricopiare – non soltanto dagli abitanti della regione interessata, bensì da tutte le persone che si recano in questo luogo o che desiderano ricevere informazioni su questa regione. Nell’era di Internet, questi nomi sono tra i criteri più frequentemente utilizzati per la ricerca e l’accesso alle informazioni nei settori più disparati. Sono proprio queste considerazioni ad aver indotto il legislatore ad assegnare maggior peso alla lingua standard (lingua scritta) al posto della denominazione dialettale per i nomi geografici. Nei primi articoli dell’ordinanza viene inoltre richiamato anche un altro principio: si tratta della volontà di autorizzare cambiamenti dei nomi geografici esistenti soltanto in pochissimi casi estremamente limitati.
In futuro spetterà all’Ufficio federale di topografia swisstopo emanare tutte le direttive, le regole e le raccomandazioni in materia di ortografia dei nomi geografici e pubblicarle, ad eccezione dei nomi delle stazioni che resteranno anche in futuro di competenza dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Gli altri capitoli dell’ordinanza si riferiscono alle differenti tipologie di nomi geografici per le quali vengono quindi specificati i diversi principi, le diverse competenze e i diversi modi di procedere adottati.

